Sono molti negli ultimi tempi a pubblicare nei loro
post informazioni approssimative relativamente ai diplomi o agli attestati di
Corsi di Massaggio, in ambito olistico, con particolare riguardo all’eventuale
riconoscimento del titolo. In alcuni casi ho letto anche un riferimento alla
Legge n.4 del 14 gennaio 2013, Disposizioni in materia di professioni
non organizzate. E altrettanto dicasi per le notizie che vengono date
relativamente alla figura dell’Operatore del Benessere.
Cerchiamo di fare ordine: la
Legge a cui si fa riferimento non fa minimo accenno specifico né
agli operatori del massaggio, né agli Operatori del Benessere. La Legge infatti
riguarda le
professioni non organizzate in ordini o collegi. Non è esatto dunque
affermare che la Legge in oggetto indichi una qualsivoglia modalità di
svolgimento dei massaggi e neppure ovviamente fa cenno ad una qualsivoglia
distinzione fra quanto attiene ai massaggi terapeutici e altre tipologie di
massaggio, e neppure accenna a qualsivoglia rischio di sconfinamento in ambiti
di pertinenza sanitaria o estetica, in primis perché non definisce nessuna
delle figure professionali non organizzate in
ordini o collegi, quindi né quella del Massaggiatore Olistico né quella
dell’Operatore del Benessere.
La Legge invece stabilisce
che la qualificazione delle prestazioni professionali si
basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI (Art.
6, comma 2) e di conseguenza l’UNI ha nel corso di questi anni emanato una serie
di norme riguardanti le professioni non organizzate, fra le quali, negli ultimi
tempi, la norma sulla Figura Professionale del Naturopata (giugno 2013), la
norma Insegnante di Yoga – requisiti di conoscenza, abilità e competenza
(dicembre 2016) e la norma sul Professionista del Benessere Psicofisico con il
Massaggio Bionaturale (giugno 2017 in fase di pubblicazione).
Da questo ne consegue che non è
vero che non
esista un percorso formativo ufficiale atto a formare le figure di cui
sopra, ovvero Naturopata, Insegnante di Yoga, Operatore del Massaggio
Bionaturale. Da questo ne consegue che non può essere vero che tutti gli
attestati rilasciati dalle scuole operanti sul territorio nazionale abbiano la
stessa validità, in quanto le scuole che si sono adeguate alla normativa UNI potranno
rilasciare un certificato conforme alla Legislazione e Normative Vigenti, e di
conseguenza non è vero che non vi sia
alcun riferimento legislativo in materia.
L’ignoranza del percorso che
legislativamente si sta compiendo nel settore delle Discipline Olistiche e/o
delle Discipline del Benessere, proviene spesso non tanto da una assenza di
informazione, ma dalla precisa volontà di far finta che nulla accade e
continuare a proporre corsi di formazione, che ormai sono dichiaratamente
estranei alle indicazioni legislative.
A questo proposito è bene sottolineare che il SINAPE
FeLSA CISL, Sindacato Confederale del Settore, sta da anni operando con
grande attenzione a tutta questa materia in via di definizione, e che è l’unico
ente che tuteli la categoria a 360 gradi, di cui è possibile aver conto con la
semplice consultazione del sito, dove si trovano non solo gli elementi
normativi, ma anche una schiera di servizi offerti a tutti gli operatori che
abbiano interesse a “mettersi in regola” e soprattutto a tutelare gli iscritti
alle loro associazioni o coloro che frequentano i loro corsi.
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