mercoledì 24 gennaio 2018

Tanto per darsi una regolata


Sono molti negli ultimi tempi a pubblicare nei loro post informazioni approssimative relativamente ai diplomi o agli attestati di Corsi di Massaggio, in ambito olistico, con particolare riguardo all’eventuale riconoscimento del titolo. In alcuni casi ho letto anche un riferimento alla Legge n.4 del 14 gennaio 2013, Disposizioni in materia di professioni non organizzate. E altrettanto dicasi per le notizie che vengono date relativamente alla figura dell’Operatore del Benessere.


Cerchiamo di fare ordine: la Legge a cui si fa riferimento non fa minimo accenno specifico né agli operatori del massaggio, né agli Operatori del Benessere. La Legge infatti riguarda le professioni non organizzate in ordini o collegi. Non è esatto dunque affermare che la Legge in oggetto indichi una qualsivoglia modalità di svolgimento dei massaggi e neppure ovviamente fa cenno ad una qualsivoglia distinzione fra quanto attiene ai massaggi terapeutici e altre tipologie di massaggio, e neppure accenna a qualsivoglia rischio di sconfinamento in ambiti di pertinenza sanitaria o estetica, in primis perché non definisce nessuna delle figure professionali non organizzate in ordini o collegi, quindi né quella del Massaggiatore Olistico né quella dell’Operatore del Benessere.
La Legge invece stabilisce che la qualificazione delle prestazioni professionali si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI (Art. 6, comma 2) e di conseguenza l’UNI ha nel corso di questi anni emanato una serie di norme riguardanti le professioni non organizzate, fra le quali, negli ultimi tempi, la norma sulla Figura Professionale del Naturopata (giugno 2013), la norma Insegnante di Yoga – requisiti di conoscenza, abilità e competenza (dicembre 2016) e la norma sul Professionista del Benessere Psicofisico con il Massaggio Bionaturale (giugno 2017 in fase di pubblicazione).


Da questo ne consegue che non è vero che non esista un percorso formativo ufficiale atto a formare le figure di cui sopra, ovvero Naturopata, Insegnante di Yoga, Operatore del Massaggio Bionaturale. Da questo ne consegue che non può essere vero che tutti gli attestati rilasciati dalle scuole operanti sul territorio nazionale abbiano la stessa validità, in quanto le scuole che si sono adeguate alla normativa UNI potranno rilasciare un certificato conforme alla Legislazione e Normative Vigenti, e di conseguenza non è vero che non vi sia alcun riferimento legislativo in materia.
L’ignoranza del percorso che legislativamente si sta compiendo nel settore delle Discipline Olistiche e/o delle Discipline del Benessere, proviene spesso non tanto da una assenza di informazione, ma dalla precisa volontà di far finta che nulla accade e continuare a proporre corsi di formazione, che ormai sono dichiaratamente estranei alle indicazioni legislative.


A questo proposito è bene sottolineare che il SINAPE FeLSA CISL, Sindacato Confederale del Settore, sta da anni operando con grande attenzione a tutta questa materia in via di definizione, e che è l’unico ente che tuteli la categoria a 360 gradi, di cui è possibile aver conto con la semplice consultazione del sito, dove si trovano non solo gli elementi normativi, ma anche una schiera di servizi offerti a tutti gli operatori che abbiano interesse a “mettersi in regola” e soprattutto a tutelare gli iscritti alle loro associazioni o coloro che frequentano i loro corsi.

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